cambio anagrafico di genere per le persone trans

(questa guida rielabora una precedente guida scritta per Gaylex, e pubblicata su Gaypost.it, a quattro mani con l’avv. Chiara Solmi, che si ringrazia)

La legge 164/1982 contiene le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, relative cioè alla possibilità per la persona transessuale di modificare il proprio sesso anagrafico sulla base della propria identità di genere.
Negli ultimi anni sempre più persone in transizione optano per la richiesta contestuale di autorizzazione agli interventi di mutamento del sesso e di rettifica del genere anagrafico.

La giurisprudenza maggioritaria di tutti i Tribunali italiani, ad oggi, infatti è conforme e costante in tale orientamento, attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221/2015.

In particolare la sentenza della Corte Costituzionale ha espressamente sancito come sia irragionevole subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, personalissimo e costituzionalmente tutelato quale il diritto all’identità di genere, all’esposizione della persona a trattamenti sanitari – chirurgici o ormonali – non voluti ed eventualmente anche pericolosi per la salute.

Sottoporsi agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso, dunque, da qualche anno non è più necessario per chiedere il cambio del nome e del genere anagrafico.Una grande vittoria nella battaglia per tutte le persone che sono costrette a rivolgersi ai Tribunali per avere documenti coerenti con la propria identità e che (non sempre) vogliono modificare chirurgicamente il proprio corpo ed essere dunque costrette ad una sterilizzazione forzata.Ciononostante, sono molteplici le difficoltà che purtroppo a volte si possono riscontrare durante il percorso giuridico. Una fra tutte, la nomina di un CTU (un Consulente Tecnico d’Ufficio, ovvero un “esperto”) da parte del Giudice, che accerti la condizione di Disforia di Genere e l’irreversibilità del percorso. Questo avviene nonostante l’OMS abbia da tempo riconosciuto che la transessualità non è una malattia. Onde evitare un percorso tortuoso, lungo e accidentato purtroppo allo stato attuale, in Italia, rimane ancora necessario consultarsi con legali esperti in queste tematiche. L’esito del percorso, infatti, rimane strettamente legato alla presentazione di una documentazione endocrinologica e psicologica che sia completa ed esaustiva.

La procedura di riferimento, però, è rimasta in Italia la stessa da quasi 40 anni, ed è quella della legge 164 del 1982. Bisogna ricorrere ad un procedimento giudiziario in cui serve essere assistiti da legali preparati. Non basta, dunque, una semplice procedura amministrativa, come avviene in altri paesi (ad esempio la vicina Spagna). Ovviamente con l’augurio che presto, anche in Italia, il riconoscimento della propria identità di genere da parte dello Stato diventi se non semplice quanto bere un bicchiere d’acqua almeno meno simile ad un (a volte lungo) calvario.

Vuoi procedere alla rettifica del tuo genere anagrafico?

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